Art. 2.

      1. Ai fini della presente legge, per servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari si intendono le attività svolte da enti, società, pubbliche e private, organizzazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale volte a fornire agli utenti assistenza e primo soccorso telefonico.
      2. Le strutture abilitate ai servizi di cui al comma 1 sono individuate e riconosciute con decreto del Ministro della salute.

 

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